Articolo 17 - Accordo della Legge 24 febbraio 1975, n. 86
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 aprile 1975
Articolo 17

Le autorita' competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente l'una con l'altra e con ogni persona dovunque questa possa risiedere, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione del presente accordo. La corrispondenza puo' essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.
Entrata in vigore il 22 aprile 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente