Articolo 5 - Convenzione della Legge 9 febbraio 1963, n. 469
Articolo 4Articolo 6
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2 maggio 1963
Articolo 5

Paragrafo - Quando una impresa gestita in uno degli Stati
contraenti possiede nell'altro Stato una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, i redditi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute da questa organizzazione, nonche' i profitti risultanti dalla alienazione totale o parziale dei beni di tale organizzazione, non sono imponibili che in questo ultimo Stato.

Paragrafo - Se la contabilita' o altri elementi non consentono di determinare esattamente e distintamente l'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione, le autorita' fiscali dei due Stati si intenderanno, se necessario, per fissare i criteri di ripartizione idonei a determinate la quota-parte del reddito complessivo dell'impresa che puo' essere equamente attribuita a questa organizzazione.

Paragrafo - I redditi e i profitti della stabile organizzazione,
quali sono definiti nel precedente paragrafo 1, comprendono, in particolare, ogni profitto e vantaggio che, secondo le normali usanze commerciali, non sarebbero stati consentiti a terzi e che sono attribuiti o accordati in qualsiasi maniera dalla stabile organizzazione, direttamente o indirettamente, sia alla impresa stessa o ad altre organizzazioni di questa impresa, sia ai suoi dirigenti, azionisti, soci o altri partecipanti o a persone che abbiano con essi interessi comuni.

Paragrafo - Per la determinazione dei redditi della stabile
organizzazione che una impresa di uno dei due Stati possiede nell'altro Stato, si tiene conto:
da una parte, degli oneri e spese reali sopportati dall'impresa nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione e che gravano in maniera, diretta e specifica sulla produzione e conservazione di tali redditi dall'altra parte, della frazione delle altre spese normalmente imputabile alla stabile organizzazione, ivi comprese le spese normali di direzione e di amministrazione generale figuranti per l'impresa nel suo complesso nella sede della sua direzione effettiva.
Entrata in vigore il 2 maggio 1963
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