Art. 15. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Versione
30 maggio 1926
30 maggio 1926
>
Versione
4 settembre 1934
4 settembre 1934
>
Versione
23 ottobre 1954
23 ottobre 1954
>
Versione
16 dicembre 2009
16 dicembre 2009
Commentari • 0
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1975, n. 427Massima: Quando una legge seguita da un regolamento di esecuzione viene sostituita da altra legge successiva, questa determina la caducazione (per abrogazione indiretta) del regolamento solo quando ha un contenuto incompatibile col regolamento stesso. In caso diverso, il regolamento sopravvive alla legge in riferimento alla quale era stato emanato e deve considerarsi quale disciplina esecutiva in vigore anche con riferimento alla nuova legge.*Massima: Il regolamento approvato con RD 12 agosto 1927 n 1615, esecutivo del RDL 15 aprile 1926, n 765 (convertito nella legge 1 luglio 1926, n 138) che detta provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo, deve ritenersi legittimo e tuttora operante pur dopo l'entrata in vigore del DPR 19 agosto 1954 n 968, che ha sostituito il citato RDL n 765.*Leggi di più...
- fonti del diritto·
- corte costituzionale·
- efficacia e limiti della legge nel tempo·
- tutela e sviluppo delle localita di cura, soggiorno e turismo·
- regolamento approvato con rd n 1615 del 1927·
- disapplicabilita da parte del giudice·
- persistente validita·
- illegittimita costituzionale·
- conseguenze·
- riserve di legge·
- condizioni·
- assoluta·
- sindacato di legittimita costituzionale·
- inammissibilita della questione per manifesta irrilevanza·
- fattispecie (questione di legittimita costituzionale dell'art 15 del rdl n 765 del 1926)
- 2. Corte Cost., sentenza 17/05/1961, n. 22Massima: L'appartenenza alla Regione sarda delle competenze attribuitele dallo Statuto non e' di per se' sufficiente a consentirle l'esercizio in concreto delle competenze che abbiano attinenza con l'ordinamento e le funzioni di uffici dello Stato, fino a quando non siano intervenute apposite norme dello Stato contenenti le determinazioni necessarie per l'inizio delle attivita' regionali. Pertanto la legge approvata dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, e riapprovata il 25 maggio 1960, disciplinando funzioni in materia di turismo ora esercitate da organi dello Stato - senza che siano ancora intervenute norme statali per il trasferimento di tali funzioni alla Regione - e' costituzionalmente illegittima.Massima: La cessazione degli organi regionali, dei quali l'art. 56 Statuto sardo preveda l'intervento nel procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso,da una parte non preclude la emanazione di queste norme, dall'altra non consente che, per applicazione analogica della VIII Disp. trans. della Costituzione, norme sul trasferimento di poteri dello Stato alla Regione siano emanate con una legge statale alla cui formazione non partecipi la Regione. […]Leggi di più...
- non consegue alla sola mancanza delle necessarie norme di attuazione·
- sent. 22/61 d. legge·
- necessita' di norma esplicita o implicita. regione·
- illegittimita' costituzionale della legge.·
- sospensione di efficacia·
- legge regionale
- 3. Corte Cost., sentenza 22/06/1971, n. 143Massima: Non occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio di rilevanza, ne' puo' essere dichiarata l'inammissibilita' di una questione proposta per mancanza del requisito di rilevanza allorquando dal testo dell'ordinanza di rinvio puo' chiaramente inferirsi che il giudice a quo, pur non avendo espressamente indicato un articolo di legge che ha modificato il testo della norma impugnata, abbia tenuto presente la norma di modifica avendone letteralmente riprodotto la sua locuzione. (Fattispecie relativa all'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 - norma impugnata - modificato dall'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, […]Massima: E' inammissibile, per difetto assoluto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 (istituzione di "speciali contribuzioni a favore delle Aziende di soggiorno) per contrasto col principio della riserva di legge enunciato nell'art. 23 della Costituzione, basata sul rilievo che la specificazione dei criteri di determinazione soggettiva ed oggettiva dello speciale contributo non sarebbe stata effettuata dalla legge cui appartiene la norma denunciata, bensi' da un provvedimento amministrativo e precisamente dagli artt. 20 e 21 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 2 agosto 1927, n. 1615. […]Leggi di più...
- r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765·
- non incide sulla validita' degli atti anteriori·
- atti entrambi anteriori all'entrata in vigore della costituzione·
- difetto di rilevanza della questione·
- criteri di determinazione del contributo·
- speciali contributi a favore delle aziende di soggiorno·
- inammissibilita'. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).·
- sent. 143/71 b. prestazioni patrimoniali·
- specificazione effettuata con regolamento approvato con r.d. 2 agosto 1927, n. 1615
- 4. Corte Cost., ordinanza 31/03/1961, n. 18Massima: Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. […]Leggi di più...
- denuncia di norma gia' sostituita da altre disposizioni·
- restituzione degli atti al giudige a quo.·
- legge sopravvenuta che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione·
- ord. 18/61. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale