Art. 16. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
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30 maggio 1926
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16 dicembre 2009
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
[…] le proposizioni che lo sostanziano: - il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico; - l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo; […] n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); […]
Leggi di più… - 2. Mutuo solutorio tra validità, tipicità ed efficacia: la Corte di Cassazione consolida l’impostazione delle Sezioni Unite.Di Bianca Tempesta · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 26 novembre 2025
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 126
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 03/07/2023, n. 981Provvedimento: […] Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge (L. 8 agosto 1977, n. 546, art. 2; D.L. 18 novembre 1966, n. 976, art. 43 (convertito dalla L. 23Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/10/2023, n. 848Provvedimento: […] 25.07.2022) sostenendo la validità del cd. mutuo solutorio, esprimendosi nei seguenti termini: “Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. […] Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo […] 8.8.1977 n. 546; art. 43 d.l. 18.11.1966 n. 976 (convertito dalla l.Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2022, n. 23149Massima: Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.Leggi di più...
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- 4. Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 570Provvedimento: […] Pacifico il collegamento (parziale) tra il contratto in esame e il rapporto n. 984876 e pacifico che non tutta la somma sia stata erogata per ripianare il debito pregresso (pari a € 14.753,43), il Supremo Collegio ha affermato che “il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. “solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi […] 8.8.1977 n. 546; art. 43 d.l. 1 8.11.1 966 n. 976 (convertito dalla l.Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/01/2023, n. 99Provvedimento: […] utilizzati per estinguere i debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, è previsto in alcuni casi dalla legge (art. 2 legge 8.8.1977 n. 546; art. 43 d.l. […]Leggi di più...
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