Articolo 160 del Regolamento di servizio
Articolo 158Articolo 162
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7 gennaio 1931
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10 aprile 2001

Art. 160.

Per le merci con bolletta di uscita dalla dogana compito principale dei militari del Corpo destinati al servizio di riscontro e' quello di accertare sommariamente la corrispondenza dei colli o delle merci alla rinfusa, nonche' delle marche per merci visitate che fossero state applicate ai colli, con le indicazioni della relativa bolletta.
Se la bolletta e' di data anteriore al giorno di uscita delle merci, i militari si assicurano che siano stati pagati i diritti di magazzinaggio anche per il tempo intercorso, promovendone altrimenti la riscossione.
Delle bollette prendono nota in apposito registro (registro di riscontro delle merci accompagnate da bollette doganali), nel quale descrivono anche le merci cui si riferiscono i documenti; dopo di che, appongono su questi l'attestazione di uscita per esaurirli e impedirne il doppio uso.
Quando le bollette siano munite di riscontrini, i militari osservano che siano autenticati con la firma dell'impiegato e col bollo di ufficio della dogana, e ripetono su di essi le attestazioni apposte sulle bollette, dalle quali li distaccano al momento dell'uscita delle merci dalla dogana.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Entrata in vigore il 10 aprile 2001
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