Articolo 156 del Regolamento di servizio
Articolo 154Articolo 157
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7 gennaio 1931
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10 aprile 2001

Art. 156.

Ogniqualvolta i militari del Corpo, nei luoghi di approdo, si mettano in contatto di bastimenti non ancora ammessi a libera pratica nei riguardi della sanita' marittima, debbono prontamente renderne informata l'autorita' sanitaria marittima, e porsi a disposizione di questa al pari dell'equipaggio dei bastimenti.
Analogamente, ogni volta che compiano nel mare territoriale visite a bordo di bastimenti provenienti dall'estero, i militari del Corpo debbono, all'approdo, darne pronta notizia all'autorita' sanitaria marittima, indicando il nome e la provenienza dei bastimenti visitati.
I natanti di qualsiasi specie addetti al servizio della Guardia di finanza sono assimilati, anche nei rapporti della sanita' marittima, a quelli della Regia marina.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Entrata in vigore il 10 aprile 2001
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