Articolo 346 del Regolamento di servizio
Articolo 344Articolo 347
Versione
7 gennaio 1931
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10 aprile 2001

Art. 346.

Nella compilazione dei processi verbali, i fatti rilevati e le operazioni compiute da ciascuno dei militari intervenuti devono essere riferiti in modo sobrio e preciso, con fedele rispondenza alla verita'.
E' quindi vietato di esporre nei verbali premesse, considerazioni e circostanze che non abbiano assoluta connessione col fatto o che non siano richieste dalle disposizioni speciali delle leggi e dei regolamenti; di manifestare personali apprezzamenti e pareri; di accennare ad interpretazioni delle norme da applicare; di far menzione dell'opera prestata, prima o dopo dell'accertamento della violazione, da persone che a termini di legge e di regolamento non abbiano diritto ad essere comprese fra gli scopritori.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Entrata in vigore il 10 aprile 2001
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