Articolo 4 del Decreto 28 settembre 1998, n. 499
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 febbraio 1999
Art. 4. Adempimenti dei comuni ad elevato rischio sismico 1. Al fine di coordinare le richieste del contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 , i comuni ricadenti nei territori ad elevato rischio sismico, individuati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788/1998 sono tenuti a:
a) emettere avviso pubblico per le richieste di contributo da parte dei soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche, individuando le priorita' di assegnazione del contributo medesimo tenuto conto, in via indicativa, del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di edifici ritenuti strategici nonche' di edifici che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolosita' ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986;
- interventi su edifici nei quali risiedano portatori di handicap o nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone portatrici di handicap;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi di ricostruzione di aree danneggiate da precedenti eventi sismici, ad esclusione di quelli ricadenti nell'articolo 4;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi integrati di recupero, di recupero urbano, di riqualificazione urbana nonche' di programmi, anche a carattere straordinario, che beneficiano di contributi pubblici differenti da quelli regolati dalle presenti disposizioni;
- ordine cronologico della richiesta di contributo;
b) dare massima diffusione all'avviso pubblico di cui alla lettera a) anche attraverso la costituzione di sportelli al pubblico per garantire la necessaria assistenza ai singoli cittadini o a consorzi tra cittadini;
c) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 ;
d) trasmettere al Dipartimento della protezione civile, rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 e il 31 maggio 1999, gli elenchi di richieste del contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 , secondo l'ordine di priorita' fissato dall'avviso pubblico e con l'importo totale dei contributi richiesti, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 nonche' a trasmettere, entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999, il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorita' stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.
Note all' art. 4 :
- Per l' art. 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.
- L'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 concerne: "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1999
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