Art. 4. Adempimenti dei comuni ad elevato rischio sismico 1. Al fine di coordinare le richieste del contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 , i comuni ricadenti nei territori ad elevato rischio sismico, individuati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788/1998 sono tenuti a:
a) emettere avviso pubblico per le richieste di contributo da parte dei soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche, individuando le priorita' di assegnazione del contributo medesimo tenuto conto, in via indicativa, del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di edifici ritenuti strategici nonche' di edifici che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolosita' ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986;
- interventi su edifici nei quali risiedano portatori di handicap o nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone portatrici di handicap;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi di ricostruzione di aree danneggiate da precedenti eventi sismici, ad esclusione di quelli ricadenti nell'articolo 4;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi integrati di recupero, di recupero urbano, di riqualificazione urbana nonche' di programmi, anche a carattere straordinario, che beneficiano di contributi pubblici differenti da quelli regolati dalle presenti disposizioni;
- ordine cronologico della richiesta di contributo;
b) dare massima diffusione all'avviso pubblico di cui alla lettera a) anche attraverso la costituzione di sportelli al pubblico per garantire la necessaria assistenza ai singoli cittadini o a consorzi tra cittadini;
c) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 ;
d) trasmettere al Dipartimento della protezione civile, rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 e il 31 maggio 1999, gli elenchi di richieste del contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 , secondo l'ordine di priorita' fissato dall'avviso pubblico e con l'importo totale dei contributi richiesti, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 nonche' a trasmettere, entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999, il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorita' stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.
Note all' art. 4 :
- Per l' art. 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.
- L'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 concerne: "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale".
a) emettere avviso pubblico per le richieste di contributo da parte dei soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche, individuando le priorita' di assegnazione del contributo medesimo tenuto conto, in via indicativa, del seguente ordine:
- recupero o ricostruzione di edifici ritenuti strategici nonche' di edifici che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolosita' ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986;
- interventi su edifici nei quali risiedano portatori di handicap o nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone portatrici di handicap;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi di ricostruzione di aree danneggiate da precedenti eventi sismici, ad esclusione di quelli ricadenti nell'articolo 4;
- interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi integrati di recupero, di recupero urbano, di riqualificazione urbana nonche' di programmi, anche a carattere straordinario, che beneficiano di contributi pubblici differenti da quelli regolati dalle presenti disposizioni;
- ordine cronologico della richiesta di contributo;
b) dare massima diffusione all'avviso pubblico di cui alla lettera a) anche attraverso la costituzione di sportelli al pubblico per garantire la necessaria assistenza ai singoli cittadini o a consorzi tra cittadini;
c) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 ;
d) trasmettere al Dipartimento della protezione civile, rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 e il 31 maggio 1999, gli elenchi di richieste del contributo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 , secondo l'ordine di priorita' fissato dall'avviso pubblico e con l'importo totale dei contributi richiesti, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 nonche' a trasmettere, entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999, il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.
2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorita' stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.
Note all' art. 4 :
- Per l' art. 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.
- L'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 concerne: "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale".