Art. 5. Cumulabilita' dei contributi fiscali 1. Il contributo di cui all' articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica alle persone fisiche beneficiarie della detrazioni sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Il contributo di cui all' articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica anche nel caso di opere iniziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non anteriore al 1 gennaio 1998, purche' il relativo pagamento sia stato effettuato nell'anno 1998 e gli interventi siano stati realizzati nel rispetto della normativa tecnica di cui al successivo articolo 7.
Nota all' art. 5 :
- Per l' art. 12, comma 1 e 3, della legge n. 449/1997 vedasi nella nota alle premesse.
2. Il contributo di cui all' articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica anche nel caso di opere iniziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non anteriore al 1 gennaio 1998, purche' il relativo pagamento sia stato effettuato nell'anno 1998 e gli interventi siano stati realizzati nel rispetto della normativa tecnica di cui al successivo articolo 7.
Nota all' art. 5 :
- Per l' art. 12, comma 1 e 3, della legge n. 449/1997 vedasi nella nota alle premesse.