Articolo 9 delle Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 luglio 1983
Art. 9.


Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione delle presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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