Art. 9.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione delle presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione delle presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.