Articolo 7 delle Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 luglio 1983
Art. 7.


I miglioramenti economici risultanti dalla differenza fra il trattamento economico determinato ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'anzianita' tabellare posseduta al 1 gennaio 1983, e quello determinato alla stessa data in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981, n. 507 , sono attribuiti come segue:
dal 1 gennaio 1983 nella misura del 35 per cento;
dal 1 gennaio 1984 nella misura di un ulteriore 45 per cento;
dal 1 gennaio 1985 per l'intero ammontare.
Gli importi relativi alle classi e agli aumenti biennali di Stipendio, maturati successivamente al 1 gennaio 1983, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello superiore, intervenuto nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli stipendi iniziali delle due qualifiche o livelli verra' corrisposto nell'aliquota vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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