Articolo 12 ter del Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
Articolo 12 bisArticolo 12 quater
Versione
26 luglio 2008
Art. 12-ter. ((Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)) (( 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";
b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell' articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale ," sono soppresse;
d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,". ))
Entrata in vigore il 26 luglio 2008
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