Articolo 8 bis del Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
Articolo 12Articolo 10
Versione
26 luglio 2008
Art. 8-bis. ((Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al
Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)) (( 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall' articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 . ))
Entrata in vigore il 26 luglio 2008
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