Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 maggio 2008 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 dicembre 2018 |
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GIP Milano, sent. 16 novembre 2020, giud. Crepaldi 1. Le false dichiarazioni contenute nel modulo di autocertificazione richiesto per giustificare i propri spostamenti in relazione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 non integrano la fattispecie di falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. qualora siano riferite non già a fatti avvenuti, ma alla mera attestazione delle proprie intenzioni. Questo, in estrema sintesi, è quanto ha stabilito il G.i.p. presso il Tribunale di Milano, che ha respinto la richiesta della Procura di emissione di decreto penale di condanna e ha assolto ex art. 129 c.p. un soggetto che, richiesto di predisporre …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
"Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea)) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
((Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.))
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo)) ";
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
"Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro )) dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.))
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.)) ";
((b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";
2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";
3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici".
4) all'ottavo comma, dopo le parole: "comunque localmente denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniere,";
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".
b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:
"Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non e' inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";
b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
"Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".
b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.")) c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: (("sette")) ;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell' articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.";
3) al terzo comma, le parole: "anni dodici" sono sostituite dalle seguenti: "anni quindici";
((c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma.";)) d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell' articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.";
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
"Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, ((terzo comma, ultimo periodo)) , le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.";
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' ((aggiunto)) il seguente: "11-bis. ((l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova)) illegalmente sul territorio nazionale.";
((f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.")) - Articolo 2Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";
2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;
Ob) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";
2) il comma 1-ter e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"; ((,)) ((a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate")) ((antimafia)) ((b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall' articolo 495 del codice penale ;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall' articolo 495-ter del codice penale ";)) ((trentesimo)) ((Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola "quindicesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentesimo.)) ((dalle seguenti)) (("nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall' articolo 625 , 624-bis del codice penale , e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice")) - Articolo 2 bisArt. 2-bis. ((Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
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decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)) (( 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell' articolo 99, quarto comma, del codice penale ;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria." ))