Articolo 4 del Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29
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11 maggio 2020
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30 giugno 2020
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70)) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 ".
Entrata in vigore il 30 giugno 2020
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