Nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 688 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'".