Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1977, n. 959
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1978
Art. 1.
Nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 688 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'".
Entrata in vigore il 3 gennaio 1978
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