Articolo 3 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
Articolo 1 bisArticolo 4
Versione
27 giugno 1997
>
Versione
13 agosto 2022
Art. 3. (( (Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione). )) (( 1. Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo. )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".
Entrata in vigore il 13 agosto 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente