Articolo 3 del Decreto 29 dicembre 2023, n. 217
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31 dicembre 2025
Art. 3.

(Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime).

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 ((, 3-bis, 3-ter)) e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell' articolo 111-bis del codice di procedura penale , nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale , a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408 , 409 , 410 , 411 e 415 del codice di procedura penale , nonche' alla riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 del codice di procedura penale , puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale ((, diversi da quelli indicati al comma 3-ter,)) ((...)) puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
3-bis. ((Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonche' tra presenti, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.))
3-ter. ((Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonche' in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.))
4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 ((, 3 e 3-bis)) , sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale nonche' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale .
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell' articolo 111-bis del codice di procedura penale , anche nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche.
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale .
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall' articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2025
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