Articolo 14 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Articolo 13Articolo 15
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5 gennaio 2013
Art. 14.


Incandidabilita' nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilita' del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 5 gennaio 2013
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