Art. 14.
Incandidabilita' nelle regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le disposizioni in materia di incandidabilita' del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Incandidabilita' nelle regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le disposizioni in materia di incandidabilita' del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.