Articolo 5 - Accordo della Legge 23 marzo 1998, n. 77
Articolo 4Articolo 6
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9 aprile 1998
Articolo 5
L'assistenza effettiva potra' essere anche attraverso:
a. organizzazione di visite di lavoro e scambio di rappresentanti, il cui status legale e funzioni verranno definiti dalle competenti Autorita' delle Parti;
b. svolgimento di convegni;
c. elaborazione e scambio di documentazioni metodologiche e tecniche.
Entrata in vigore il 9 aprile 1998