Articolo 2 del Decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586
Articolo 1Articolo 3
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22 dicembre 1994
Art. 2.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535
Entrata in vigore il 22 dicembre 1994
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