Articolo 11 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40
Articolo 10Articolo 12
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2 marzo 2006
Art. 11. Articolo 380-ter 1. Dopo l' articolo 380-bis del codice di procedura civile , e' inserito il seguente:
«Art. 380-ter (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.».
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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