Articolo 3 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 marzo 2006
Art. 3. Modifiche all'articolo 361 1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 361 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste dall'art. 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.».
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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