Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 2006 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4136 del 22https://www.laleggepertutti.it/
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Capo I : Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
- Articolo 1Art. 1. Modifiche all'articolo 339 1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 , (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali):
«2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile . Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sottoposto al parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 . Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto e' successivamente trasmesso al Parlamento, perche' sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.».
- Il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 reca: «Approvazione del codice di procedura civile ».
- Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transi-torie».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 339 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.». - Articolo 2Art. 2. Modifiche all'articolo 360 1. L' articolo 360 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.».