Articolo 12 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 febbraio 1991
Art. 12. 1. L' art. 2504 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
Se una delle societa' partecipanti alla fusione ovvero la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'atto di fusione deve essere altresi' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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