Articolo 5 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 febbraio 1991
Art. 5. 1. Dopo l' art. 2501-ter del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2501-quater (Relazione degli amministratori). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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