Articolo 4 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 febbraio 1991
Art. 4. 1. Dopo l' art. 2501-bis del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa'.
La situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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