Art. 17. 1. Dopo l' art. 2504-quinquies del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2504-sexies (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale ). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art.
2457-ter.".
"Art. 2504-sexies (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale ). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art.
2457-ter.".