Articolo 17 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 16Articolo 18
Versione
7 febbraio 1991
Art. 17. 1. Dopo l' art. 2504-quinquies del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2504-sexies (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale ). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art.
2457-ter.".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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