Articolo 15 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 14Articolo 16
Versione
7 febbraio 1991
Art. 15. 1. Dopo l' art. 2504-ter del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente