Articolo 10 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 febbraio 1991
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Versione
21 marzo 1991
Art. 10. 1. L' art. 2503 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, ((salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis,)) il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1991
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