Articolo 16 del Decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22
Articolo 15Articolo 17
Versione
7 febbraio 1991
Art. 16. 1. Dopo l' art. 2504-quater del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2504-quinquies (Incorporazione di societa' interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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