Articolo 12 del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
Articolo 11Articolo 13
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29 marzo 2014
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28 maggio 2014
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19 aprile 2016
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31 dicembre 2024
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2024
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