Decreto 24 novembre 1990, n. 392

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. Articolo unico
        E' approvata la deliberazione in data 30 marzo 1990 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.
        AVVERTENZA:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
        Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
        Note alle premesse:
        - L' art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) modificato dall' art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957 cosi' recita:
        "Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.
        Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia".
        - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
        Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
        - Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.
      • Tariffa forense del Decreto 24 novembre 1990, n. 392
        CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
        Tariffa forense
        in materia civile, penale e stragiudiziale
        IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
        Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;
        Visto l' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;
        Visto l' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;
        Visto la delibera del Consiglio nazionale forense del 28 giugno 1985 approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;
        Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe (e radicalmente quelle penali) e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune delle precedenti disposizioni;
        Delibera:
        Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione;
        1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
        2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
        3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.
        Roma, 30 marzo 1990
        Il presidente: GRANDE STEVENS
        Il segretario f.f.: LA VOLPE
      • Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa-Tabella A del Decreto 24 novembre 1990, n. 392


        TABELLA A
        ONORARI DI AVVOCATO
        I - Cause avanti ai giudici conciliatori.
        Minimo Massimo lire lire
        -- --
        1) Per l'intero giudizio:
        cause di valore fino a L. 250.000 63.000 125.000 cause di valore da L. 250.001 a
        L. 500.000. . . . . . . . . . . . . . . 100.000 200.000 cause di valore da L. 500.001 a
        L. 1.000.000. . . . . . . . . . . . . . 125.000 250.000


        Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia - se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
        II - Cause avanti al pretore.
        Minimo Massimo lire lire
        -- --
        2) Studio controversia . . . . . . . 68.000 225.000 3)
        Consultazioni col cliente . . . . 34.000 113.000 4) Ispezione dei luoghi della
        controversia - Ricerca dei documenti. . 28.000 58.000 5) Preparazione e redazione dell'atto
        introduttivo del giudizio o
        della comparsa di risposta. . . . . . . 58.000 179.000 6) Assistenza a ciascuna udienza di
        trattazione escluse quelle in
        cui sono disposti semplici rinvii. . . . 23.000 44.000 7) Assistenza ai mezzi di prova
        disposti dal giudice (per ogni
        mezzo istruttorio). . . . . . . . . . . 44.000 179.000 8) Redazione delle difese (comparse
        conclusionali, memorie, ecc.) . . . . . 188.000 438.000 9) Discussione in pubblica udienza o
        in camera di consiglio. . . . . . . . . 58.000 230.000 10) Opera prestata per la conciliazione
        quando questa e' avvenuta
        anche in sede stragiudiziale. . . . . . 48.000 179.000


        Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi e massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 1.000.
        Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.


        III - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli
        organi di giustizia tributaria.
        Minimo Massimo lire lire
        -- --
        11) Studio della controversia . . . . 98.000 325.000
        12) Consultazioni con cliente . . . . 49.000 163.000
        13) Ispezione dei luoghi della
        controversia - Ricerca dei documenti. . 40.000 84.000
        14) Preparazione e redazione dell'atto
        introduttivo del giudizio o
        della comparsa di risposta. . . . . . . 84.000 258.000
        15) Assistenza a ciascuna udienza di
        trattazione, escluse quelle
        in cui sono disposti semplici rinvii. . 33.000 64.000
        16) Assistenza ai mezzi di prova
        disposti dal giudice (per ogni mezzo
        istruttorio). . . . . . . . . . . 64.000 258.000
        17) Memorie depositate fino alla
        udienza di precisazione delle conclusioni 75.000 150.000
        18) Redazione delle difese (comparse
        conclusionali, memorie, ecc.) . . . . . 270.000 630.000
        19) Discussione in pubblica udienza o
        in camera di consiglio. . . . . . . . . 84.000 332.000
        20) Opera prestata per la conciliazione
        quando questa e' avvenuta anche in sede
        stragiudiziale. . . . . . . . . . . . 69.000 258.000


        IV - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo
        grado.
        Minimo Massimo
        lire lire
        -- --
        21) Studio della controversia. . . . 98.000 405.000
        22) Consultazioni con cliente. . . . 49.000 203.000
        23) Ricerca documenti. . . . . . . . 40.000 105.000
        24) Redazione del ricorso. . . . . . 133.000 550.000
        25) Istanza di sospensione . . . . . 40.000 105.000
        26) Deduzioni di costituzione . . . . 95.000 285.000
        27) Redazione motivi aggiunti . . . . 133.000 550.000
        28) Atto di intervento. . . . . . . . 40.000 105.000
        29) Memorie difensive . . . . . . . . 267.000 875.000
        30) Discussione in pubblica udienza o
        in camera di consiglio. . . . . . . . . 84.000 455.000
        Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili.


        V - Cause avanti alla corte di appello.
        Minimo Massimo
        lire lire
        -- --
        31) Studio controversia . . . . . . . 157.000 405.000
        32) Consultazioni col cliente . . . . 79.000 203.000
        33) Ispezione dei luoghi della
        controversia - Ricerca dei documenti. . 64.000 109.000
        34) Preparazione e redazione dell'atto
        introduttivo del giudizio o
        della comparsa di risposta. . . . . . . 134.000 368.000
        35) Assistenza a ciascuna udienza di
        trattazione escluse quelle in
        cui sono disposti semplici rinvii . . . 48.000 92.000
        36) Assistenza ai mezzi di prova
        disposti dal giudice (per ogni
        mezzo istruttorio). . . . . . . . . . . 103.000 360.000
        37) Memorie depositate fino all'udienza
        di precisazione delle conclusioni . . . 100.000 200.000
        38) Redazione delle difese (comparse
        conclusionali, memorie, ecc.) . . . . . 375.000 875.000
        39) Discussione in pubblica udienza o
        in camera di consiglio. . . . . . . . . 132.000 455.000
        40) Opera prestata per la conciliazione
        quando e' avvenuta anche
        in sede stragiudiziale. . . . . . . . . 105.000 360.000


        VI - Coefficienti di applicazione.


        A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.
        B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono aumentati del 50% e quelli massimi del 100%.
        C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
        D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati e i massimi sono aumentati del 200%.
        E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 150% e gli onorari massimi del 300%.
        F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 200% e gli onorari massimi del 400%.
        G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300% e gli onorari massimi del 500%.
        H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400% e i massimi del 700%.
        I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.
        L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
        M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a F).
        N) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.





        VII - Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori.
        Minimo Massimo lire lire
        -- --
        41) Studio della controversia . . . . 123.000 263.000
        42) Consultazioni col cliente . . . . 62.000 132.000
        43) Redazione del ricorso, del
        controricorso, delle memorie. . . . . . 123.000 263.000
        44) Discussione . . . . . . . . . . . 123.000 263.000


        Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.


        VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale.


        Minimo Massimo
        lire lire
        -- --
        45) Studio della controversia . . . . 188.000 525.000
        46) Consultazioni col cliente . . . . 94.000 263.000
        47) Redazione del ricorso, del
        controricorso, delle memorie. . . . . . 188.000 525.000
        48) Discussione . . . . . . . . . . . 188.000 525.000


        Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.


        IX - Coefficienti di applicazione.


        A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.
        B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'.
        C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.
        D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.
        E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.
        F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
        G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200%.
        H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 150% ed i massimi sono aumentati del 300%.
        I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200% ed i massimi sono aumentati del 400%.
        L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300% ed i massimi sono aumentati del 500%.
        M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400% ed i massimi del 700%.
        N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.
        O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
        P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.
        Q) Per le casue di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 10.000.000, ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L).
        R) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.


        X -Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.


        Minimo Massimo lire lire
        -- --
        49) Procedimenti speciali e concorsuali,
        per tutta l'opera prestata:
        a) davanti ai pretori. . . . . . . 22.000 134.000
        b) davanti ai tribunali. . . . . . 70.000 223.000
        c) davanti le corti di appello . . 87.000 279.000
        50) Procedimenti di ingiunzione . . . 19.000 115.000
        51) Procedure esecutive immobiliari e
        quelle di cui al decreto-legge 15 marzo
        1927, n. 436 (compravendita autoveicoli)
        per l'opera prestata:
        a) davanti al pretore. . . . . . . 22.000 134.000
        b) davanti ai tribunali. . . . . . 70.000 223.000
        52) Procedure esecutive mobiliari e
        procedure per affari tavolari (III capo
        del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499 ) 35.000 112.000
        53) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51 e 52 e' soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.


        Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di straordinaria importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo' essere praticato per gli onorari di cui al n. 51 se le procedure esecutive comportano una complessa ed articolata attivita' dell'avvocato.


        Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.


        XI - Trasferta.


        54) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennita' cosi' come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.