Articolo 3 del Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72
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4 giugno 2016
Art. 3. Disposizioni transitorie 1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La clausola di cui all' articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non puo' essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall' articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli articoli 120-octies , 120-novies , 120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi dell' articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
3. L' articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre 2016.
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 116 (Pubblicita'). - 1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall' art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 .
Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita';
b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell' art. 1336 del codice civile .».
Entrata in vigore il 4 giugno 2016
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