Art. 1. 1. Dopo l' articolo 240 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente:
"Art. 240-bis (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). - 1. L' articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , e' sostituito dal seguente:
'Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall' articolo 360 del codice di procedura penale .
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall' articolo 467 del codice di procedura penale .
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell' articolo 467 del codice di procedura penale . Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.'".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
4. il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge n. 742/1969 , richiamato nell'art. 2 della legge stessa, come sostituito, quest'ultimo, dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1. - Il decorso dei temini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall' art. 201 del codice di procedura penale (si riferisce all'art. 201 dell'abrogato codice di procedura penale ; il riferimento va fatto ora agli articoli 581 e 585 del nuovo codice di procedura penale , n.d.r.)".
- Si riporta il testo degli articoli 360 , 467 e 495 del codice di procedura penale , approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 , richiamati nell' art. 2 della legge n. 742/1969 , come sostituito dal decreto qui pubblicato:
"Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1.
Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facolta' di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 2.
3. I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati agli effetti del giudizio".
"Art. 467 (Atti urgenti). - 1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento".
"Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma dell'art. 190 comma 1.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse".
"Art. 240-bis (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). - 1. L' articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , e' sostituito dal seguente:
'Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall' articolo 360 del codice di procedura penale .
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall' articolo 467 del codice di procedura penale .
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell' articolo 467 del codice di procedura penale . Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.'".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
4. il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge n. 742/1969 , richiamato nell'art. 2 della legge stessa, come sostituito, quest'ultimo, dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1. - Il decorso dei temini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall' art. 201 del codice di procedura penale (si riferisce all'art. 201 dell'abrogato codice di procedura penale ; il riferimento va fatto ora agli articoli 581 e 585 del nuovo codice di procedura penale , n.d.r.)".
- Si riporta il testo degli articoli 360 , 467 e 495 del codice di procedura penale , approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 , richiamati nell' art. 2 della legge n. 742/1969 , come sostituito dal decreto qui pubblicato:
"Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1.
Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facolta' di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 2.
3. I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati agli effetti del giudizio".
"Art. 467 (Atti urgenti). - 1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento".
"Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma dell'art. 190 comma 1.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse".