Articolo 3 del Decreto 4 aprile 2005, n. 95
Articolo 2Articolo 4
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22 giugno 2005
Art. 3. Tipi di navigazione 1. Le navi di cui all'articolo 1 possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a. navigazione internazionale: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
b. navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure.
Entrata in vigore il 22 giugno 2005
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