Articolo 3 del Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507
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22 agosto 1994
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22 ottobre 1994
Art. 3. 1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, gia' realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformita' ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.
2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria e' il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.
3. La domanda di approvazione in sanatoria e' presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda e' corredata da una relazione tecnica, a firma ((, per quanto di competenza,)) di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalita' di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalita' di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso ((; una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere.)) 4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali:
a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;
b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonche' elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilita' delle sponde (( e delle spalle)) , considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona ((in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza)) ;
c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonche' i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;
c-bis) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovra' comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilita' della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovra' essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio; d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della portata stessa;
e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;
f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;
g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.
5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro ((tre mesi)) , prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonche', in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria e' rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformita' a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.
6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorita' competenti, il richiedente puo' proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilita' per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonche' delle eventuali difformita' delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.
7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumita', di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo e' tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumita'.
9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilita' a svolgere direttamente le attivita' di controllo e vigilanza di cui all' articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85 , e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, e' autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati ((di provata esperienza nel settore)) ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.
10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.
11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1994
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