Articolo 13 del Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507
Articolo 12Articolo 14
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22 agosto 1994
Art. 13. 1. In attesa, della emanazione del regolamento di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 , le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unita' di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 520 del 1993 , nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.
Entrata in vigore il 22 agosto 1994
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