ARTICOLO 4
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Ciascuna parte continua ad accordare alle navi battenti bandiera dell'altra parte o operate da cittadini o societa' dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonche' in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalita' doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per la caricazione e la scaricazione.
Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria.
3. Nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:
a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi stipulati con i paesi terzi nel settore dei servizi di trasporto marittimo ed abrogano, entro un ragionevole periodo di tempo, le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;
b) revocano, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra natura, atte a costituire restrizioni indirette o ad avere effetti discriminatori nei confronti della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;
c) si astengono dall'applicare, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o societa' dell'altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.
Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall'altra parte ad accedere ed utilizzare, in condizioni non discriminatorie e secondo modalita' concordate tra le societa' interessate, servizi di feederaggio prestati dalle compagnie di navigazione registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra i porti della Cina o fra i porti di uno Stato membro della Comunita'.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Ciascuna parte continua ad accordare alle navi battenti bandiera dell'altra parte o operate da cittadini o societa' dell'altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonche' in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalita' doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per la caricazione e la scaricazione.
Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e al traffico marittimo internazionale su una base commerciale e non discriminatoria.
3. Nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti:
a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi stipulati con i paesi terzi nel settore dei servizi di trasporto marittimo ed abrogano, entro un ragionevole periodo di tempo, le disposizioni di questa natura eventualmente contemplate da accordi bilaterali conclusi in passato;
b) revocano, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, amministrative e tecniche o di altra natura, atte a costituire restrizioni indirette o ad avere effetti discriminatori nei confronti della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto marittimo internazionale;
c) si astengono dall'applicare, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche o legislative che possano avere effetti discriminatori nei confronti di cittadini o societa' dell'altra parte nella prestazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.
Le compagnie di navigazione di una delle parti sono autorizzate dall'altra parte ad accedere ed utilizzare, in condizioni non discriminatorie e secondo modalita' concordate tra le societa' interessate, servizi di feederaggio prestati dalle compagnie di navigazione registrate in tale parte per il trasporto internazionale tra i porti della Cina o fra i porti di uno Stato membro della Comunita'.