Articolo 15 - Accordo della Legge 26 febbraio 2006, n. 50
Articolo 14
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28 febbraio 2006
ARTICOLO 15
DURATA ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo e' concluso per un periodo di cinque anni.
Esso sara' tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia scritta di una delle parti notificata sei mesi prima della data di scadenza.
Il presente accordo e' approvato dalle parti secondo le proprie procedure interne.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.
Qualora il presente accordo risulti meno favorevole, per taluni aspetti, agli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della Comunita' e la Cina, prevalgono le disposizioni piu' favorevoli, senza pregiudizio degli obblighi comunitari e tenendo conto delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea. Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra gli Stati membri della Comunita' e la Cina qualora queste ultime disposizioni risultino in contrasto o identiche alle disposizioni dell'accordo, ad eccezione dell'ipotesi contemplata nella frase precedente. Le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dal presente accordo, continuano ad essere applicabili.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addi' sei dicembre duemiladue.

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006