Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
26 gennaio 1977
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Versione
8 giugno 1982
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Versione
1 luglio 1999
Art. 14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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