Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 54Articolo 50
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Art. 49. (Espropriazione forzata). 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((...)) ; il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)) .
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)) .
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)) .
2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
Entrata in vigore il 22 ottobre 2015
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