1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)) .
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)) .
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)) .
2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.