Articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 97Articolo 92 bis
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1 gennaio 1974
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1 luglio 1999
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1 gennaio 2025
Art. 90. (((Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata). )) (( 1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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