Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 34. Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche

Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
La responsabilita' solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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