Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 76Articolo 75 ter
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 83. (((Progetto di distribuzione). )) (( 1. Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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