Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 67. (((Incanto anticipato). )) (( 1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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