Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 88Articolo 65
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 gennaio 1998
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Versione
1 luglio 1999
Art. 72. (((Pignoramento di fitti o pigioni). )) (( 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' articolo 543 del codice di procedura civile , l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile . ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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