Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 11Articolo 11
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 10. (((Definizioni). )) (( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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