Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 47Articolo 47 bis
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 48. (((Tasse e diritti per atti giudiziari). )) (( 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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