2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.