Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 65Articolo 62
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1 luglio 1999
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9 giugno 2001
Art. 66. (Avviso di vendita dei beni pignorati). 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente ((la descrizione dei beni e)) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Entrata in vigore il 9 giugno 2001
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